Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1993, n. 353, De Troia c. Fontanella.

La domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto attiene a controversia relativa alla misura del canone locatizio, ed è quindi improcedibile se non preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'art. 44 della legge sull'equo canone, anche quando sia stata proposta in via riconvenzionale; tuttavia, se il tentativo di conciliazione sia stato esperito dal locatore in relazione ad una sua pretesa inerente alla misura del canone, il conduttore non ha l'onere di rinnovare il tentativo medesimo per la proposizione della domanda riconvenzionale perchè quello esperito dal locatore ha realizzato lo scopo di promuovere un confronto tra le parti sulle rispettive posizioni in sede non contenziosa, perseguito dal citato art. 44.