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Cass.civ.,sez.III,13 aprile 2000,n.4803,Rapisarda c.Longo.(L.27 luglio 1978,n.392,art.43 ). In tema di azione di determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione,la parte interessata al previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli artt.43 e se .della le ge 27 luglio 1978,n.392 a pena d ’improcedibilità della domanda è gravata dell'unico onere di presentare al giudice competente la domanda di conciliazione e a nessun altro adempimento è tenuta, giacché da quel momento opera soltanto impulso d’ufficio, dovendo il giudice fissare,per la comparizione delle parti, un’udienza a breve termine,con decreto da comunicare alle parti a cura della cancelleria.Consegue,che una volta depositata in cancelleria istanza ogni evento che impedisca espletamento del tentativo di conciliazione (comprese cause addebitabili alufficio che per es. non provveda a fissare udienza)non può essere posto a carico della parte,che,qualunque sia il se uito delistanza o anche se questa non abbia alcun seguito,non può subire per più di novanta giorni la compressione del proprio diritto d ’azione. |