Cass.civ.,sez.III,2 marzo 2000,n.2328,Sorbo c.Lenoci.(C.c.,art. 1591 ;c.c.,art.1218 ).

L ’azione di danno per ritardata restituzione della cosa locata di cui all ’art.1591 c.c.a natura contrattuale poiché trae origine dall ’inadempimento dell ’obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto locatizio,con la conseguenza che il locatore deve solo fornire la prova del ritardo nella riconsegna dell ’immobile.