TAR TOSCANA Sez. I, ord. 20 aprile 1999. Pres. Virgilio - Est. Colombati - Confedilizia Associazione della proprietà edilizia di Firenze (avv.ti Scripelliti e Bellandi) c. Prefettura di Firenze (Avv. distr. Stato) e Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (n.c.).
Deve essere sospeso - nelle more dell'acquisizione del presupposto parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - il provvedimento con cui il prefetto, in riferimento all'esecuzione degli sfratti per morosità, abbia ridotto la disponibilità della forza pubblica ad una volta la settimana nel territorio comunale e a due volte al mese nei restanti comuni della provincia. (D.L. 5 maggio 1948, n. 642, art. 2) (1).
(1) Interessante pronuncia, con riferimento alla quale non risultano editi precedenti in termini.
(Omissis). Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Firenze dell'11 gennaio 1999 e del presupposto parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 9 gennaio 1999 con i quali la disponibilità della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti è stata ridotta ad una volta la settimana nel Comune di Firenze, ed a due volte al mese nei restanti Comuni della Provincia di Firenze. Visti gli atti e documenti presentati col ricorso; vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Firenze; udito il relatore dott.ssa Marcella Colombati; uditi, altresì, per le parti gli avv.ti N. Scripelliti, G. De Pirola per E. Bellandi e L. Andronio (Avv. Stato); ritenuto necessario, ai fini della decisione della presente istanza cautelare, acquisire il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'8 gennaio 1999, di cui è cenno nella nota del Prefetto di Firenze 11 gennaio 1999, impugnata; per questi motivi accoglie, allo stato la suindicata domanda incidentale di sospensione. Ordina al Prefetto di Firenze di depositare il richiesto documento presso la segreteria del Tar entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notifica a cura della parte, se antecedente; rinvia la definitiva decisione sull'istanza di sospensione alla camera di consiglio del 15 giugno 1999. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della I Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. |