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Cass.civ.,sez.III,10 novembre 1999,n.12474,Plescia c.Di Gennaro.(C.p.c.,art.665 ). L ’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell ’art.665 c.p.c.,con riserva delle eccezioni del conduttore convenuto è insuscettibile di passare in giudicato,avendo carattere provvisorio e non essendo quindi idonea a pregiudicare la decisione di merito con cui viene definito il giudizio di opposizione.Trattandosi quindi di provvedimento che non definisce la causa e dichiarato espressamente non impugnabile,non può essere direttamente investito da alcun mezzo di gravame,neppure ai sensi dell ’art.111 Cost.con il ricorso straordinario per cassazione. |