Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12325, Rovati c. Cosimo.
Nel caso di cessione del contratto di locazione d'immobile - consentita al conduttore ex art. 36 della L. n. 392 del 1978, anche senza informare il locatore quando contemporaneamente si ceda l'azienda - si determina la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente. Consegue che incombe al cessionario l'onere di restituire la cosa locata nello stesso stato in cui fu ricevuta dall'originario conduttore e, comunque, in buono stato di manutenzione. |