INDENNITA DI AVVIAMENTO

Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11405, Vitali c. Rossetti.

Avviamento commerciale - Indennità - Determinazione.

Poichè la disciplina applicabile in materia di indennità per la perdita dell´avviamento commerciale deve essere determinata con riferimento alla situazione esistente nel momento della cessazione del rapporto, il diritto del conduttore alla predetta indennità è regolato dalla disposizione dell´art. 34 della legge sull´equo canone, piuttosto che dalle disposizioni transitorie dell´art. 69 della stessa legge, nei casi in cui la locazione, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge e non soggetta a proroga, sia cessata convenzionalmente in data successiva a quella calcolata ai sensi dell´art. 71, rimanendo, così, sottratta al regime transitorio.