DETERIORAMENTO PER USO
Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11401, Soc. Riomaggiore c. Alessandra. Contratto di locazione - Clausole - Deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso. In tema di locazioni per uso abitativo soggette, per la misura del canone, alle norme della L. 27 luglio 1978, n. 392, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla casa locata per il suo normale uso (nella specie, imbiancatura, verniciatura, raschiatura dei pavimenti in marmo) deve considerarsi nulla, ai sensi dell´art. 79 della citata legge, perchè, addossando sul conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest´ultimo un vantaggio che si aggiunge al canone dovuto dal conduttore. |