Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9464, Soc. Valorizzazioni imm. c. Scodina.
Il conduttore in mora nel restituire la cosa, che non sia ad altro titolo inadempiente, è per ciò stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a corrispondere un importo pari al canone, con ciò intendendosi in caso di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 quello legalmente dovuto, compresi eventuali aumenti o adeguamenti. Ne deriva che nella determinazione del canone dovuto non può tenersi conto delle maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 9 bis, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 108 del 1986. |