PRELAZIONE
Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1992, n. 11208, Iacp per la Provincia di Roma c. Società Ltd Benvenuti e Bonfant. Prelazione e riscatto - Comunicazione di vendita - Contenuto. Poichè la ratio dell´art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (secondo cui nella comunicazione al conduttore ai fini dell´esercizio del diritto di prelazione "devono essere indicati il corrispettivo ... (e) le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa") consiste nel garantire, a parità di condizioni, la preferenza nell´acquisto al conduttore, e dovendo perciò essere ricomprese, nel novero di tali condizioni, quelle che individuano la sostanza giuridico-economica del negozio, fra essa non può esser fatta rientrare la facoltà del venditore di scegliere il notaio, perchè si tratta di elemento non determinante e comunque estraneo al contenuto contrattuale della compravendita; ne consegue che una simile clausola, ancorchè inclusa nella comunicazione del venditore al conduttore, non viene ad integrare il successivo contratto preliminare in quanto non può ritenersi vincolante per l´altra parte, nè capace di incidere derogativamente sull´uso che assegna la scelta del notaio al compratore. |