COMUNICAZIONE PS

Cass. civ., sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11075, Aleti c. Comune di Seriate.

Contratto di locazione - Comunicazione all´autorità di P.S. - Occupazione abusiva dell´immobile.

L´obbligo posto dall´art. 12 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito nella L. 18 maggio 1978 n. 191), di comunicare all´autorità locale di P.S. la cessione (in proprietà, in godimento o a qualsiasi altro titolo) dell´uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, presupponendo l´esistenza di un atto volontario non sussiste nel caso di occupazione abusiva dell´immobile. Peraltro la comunicazione deve indicare le generalità del cessionario (e cioè dell´acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene), al fine di consentire all´autorità di pubblica sicurezza di conoscere l´identità di colui che è subentrato nella disponibilità dell´immobile, e non anche quella del cedente, (o del precedente occupante) che non rileva più ai fini del controllo sull´uso attuale del fabbricato.