Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1995, n. 13143, Soc. Riccardi c. Barba ed altri.
In tema di durata della locazione di immobili urbani la legge vincolistica si sostituisce al contratto soltanto nel caso in cui il termine finale stabilito per il rapporto locatizio risulti più favorevole al conduttore rispetto a quello contrattualmente convenuto, e non anche quando la sua applicazione comporterebbe un vantaggio per il locatore. Pertanto il D.L. 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, che prorogava i contratti ad uso diverso da quello abitativo fino al 30 giugno 1978, non si applica a quelli la cui scadenza convenzionale si colloca in data successiva, con l'ulteriore conseguenza che dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 la durata di tali contratti è regolata dall'art. 71 anziché dall'art. 67 della legge suddetta. |