Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1995, n. 12017, Big Bartolini Immobiliare Gestioni Srl c. Antonelli Centro Commerciale Sas.

Quando in un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale si prende espressamente in considerazione il conseguimento da parte del locatore di una speciale utilità, collegata alla sua situazione professionale, per mezzo di un determinato comportamento richiesto al conduttore, ma al mancato rispetto di questo impegno si collega non la risoluzione del rapporto ma la variazione del canone, l'avente causa del locatore, non interessato a conseguire l'utilità in questione, così come non può validamente invocare il venir meno della causa del contratto (dovendosi fare riferimento alla causa esistente al momento della stipula) o la eccessiva onerosità sopravvenuta (la cessione del contratto non configurando un avvenimento straordinario o imprevedibile), non può utilmente fare riferimento alla figura giuridica della presupposizione al fine di conseguire la risoluzione del contratto, costituente sanzione più grave di quella contrattualmente prevista per il caso di mancato conseguimento della speciale utilità per inadempimento del conduttore. (Nella specie era stato concordato un canone di favore in cambio dell'impegno del conduttore di mantenere prezzi inferiori a quelli di mercato a favore dei dipendenti della locatrice, con la facoltà di questa di riportare il canone ai livelli correnti in caso di inosservanza di questo impegno. Il soggetto subentrato quale locatore nella sua veste di acquirente del locale aveva poi chiesto la risoluzione del contratto in quanto non interessato a tale disciplina contrattuale).