AGGIORNAMENTO CANONE

Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1992, n. 9351, Italtel c. S.a.s. Volta di Pangerez Giorgio ed altri.

Canone - Aggiornamento - Clausola di salvaguardia.

L´aggiornamento del canone della locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, resta affidato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 all´autonomia delle parti, tal chè, come nel regime ordinario è lasciata alle parti stesse la previsione o meno della clausola di salvaguardia, così, nel regime transitorio, è l´iniziativa del locatore che attua l´inserimento di quella clausola nel contratto; pertanto, la richiesta di aggiornamento, che, in assenza di una diversa prescrizione normativa, può anche essere verbale, si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, non esistendo prima del suo attivarsi alcun credito per l´aggiornamento.