Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1995, n. 10815, Pizzeria Bella Napoli di Sacile c. Società F.lli Visentin.

Il conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha di regola l'obbligo di usare il bene locato, ad eccezione dei casi in cui il contratto abbia ad oggetto o una cosa produttiva o un bene per cui l'uso sia necessario alla sua conservazione o ancora nel caso in cui un determinato uso della cosa sia stato specificatamente assunto come obbligatorio dalle parti nel sinallagma contrattuale. Nelle suddette ipotesi il non uso della cosa locata posto a base della domanda di risoluzione contrattuale deve essere valutato non ai sensi dell'art. 80, L. 27 luglio 1978, n. 392 che contempla il caso di unilaterale mutamento di uso dell'immobile locato, bensì alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento contrattuale.