LOCAZIONE GARAGE

Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1992, n. 12918, Lalomia c. Vendra.

Successione nel contratto - Morte del conduttore - Locazione di un garage privato.

La successione nel rapporto di locazione di un garage privato, ove sia escluso il rapporto di pertinenza con altro immobile condotto in locazione dal medesimo conduttore per proprio uso abitativo, come la sua correlazione con le attività previste dall´art. 27 della L. n. 392 del 1978, è regolata, in caso di morte del conduttore, dall´art. 1614 c.c. e dalla disciplina generale delle successioni per causa di morte, per cui nel rapporto subentrano gli eredi del conduttore senza che assuma rilievo la preesistenza o continuazione del godimento diretto dell´immobile, con la conseguenza che, nel caso di pluralità di eredi, questi, essendo comunque titolari del rapporto indipendentemente dall´effettivo godimento del bene, sono litisconsorti necessari rispetto alle azioni destinate ad incidere sulla continuazione del rapporto, dato che la pronuncia costitutiva o di accertamento nei confronti di uno solo di essi non potrebbe produrre utile effetto rispetto agli altri.