CONTROVERSIE SUL CANONE

Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1992, n. 12716, Amministrazione delle Finanze c. Cuzzot.

Canone - Controversie - Competenza.

Nella competenza per materia, che l´art. 45 della L. n. 392 del 1978 (come modificato dalla L. n. 399 del 1984) attribuisce al pretore, rientrano le controversie relative soltanto alla determinazione, all´aggiornamento ed all´adeguamento del canone, ma non anche quelle in cui sia contestata l´applicabilità della detta legge dell´equo canone - ed in particolare per le locazioni ad uso abitativo la configurabilità delle ipotesi di cui all´art. 26 - atteso che in tale caso, che può verificarsi anche con la proposizione di domanda riconvenzionale, l´accertamento della operatività della legge comporta che la relativa controversia esula dalla determinazione del canone, investendo anche (od esclusivamente) materia non integrabile in quella prevista dal citato art. 45, con la conseguenza che la competenza a conoscerne va determinata secondo i criteri ordinari del valore e che, nel caso di rimessione di tale accertamento pregiudiziale ad un diverso giudice per esso competente, devesi disporre la sospensione a norma dell´art. 295 c.p.c., del dipendente giudizio per la determinazione del canone, instaurato davanti al pretore.