Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n. 9105, Giuga c. Fortuna.
In tema di locazioni non abitative, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 - con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della proroga di cui all'art. 1, comma 9 bis, L. n. 118 del 1985 - le date di scadenza del regime transitorio di tali locazioni vanno individuate con riguardo agli artt. 67 e 71 della L. n. 392 del 1978 e 15 bis della L. n. 94 del 1982 e, in coincidenza delle medesime, ha luogo l'automatica cessazione di quel regime, senza necessità di preventiva disdetta, di guisa che, scaduto il contratto, se il conduttore non rilascia l'immobile, il locatore è legittimato all'intimazione dello sfratto per finita locazione, senza che sia configurabile una tacita riconduzione in relazione al godimento di fatto dell'immobile protrattosi, in assenza dell'intimazione stessa, per tutto il periodo compreso tra la detta scadenza e la caducazione, ad opera del giudice delle leggi, delle ulteriori disposizioni di proroga. |