Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1995, n. 8825, Pulvirenti c. Fortuna.
L'art. 80 L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale stabilisce che se il conduttore adibisce l'immobile locato ad uso diverso da quello pattuito il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, comunque, entro un anno dal mutamento di destinazione, non trova applicazione in tema di rinnovazione del contratto di locazione, essendo diretto esclusivamente a far coincidere la concreta regolamentazione con l'effettiva destinazione dell'immobile e ad evitare frodi alle norme inderogabili della medesima legge. |