ONERI ACCESSORI E VECCHIE LOCAZIONI

Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1992, n. 8225, Hernandez c. Inail.

Oneri accessori - Contratti in corso - Pattuizione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392/1978.

L'art. 9 della L. n. 392 del 1978 (secondo il quale gli oneri accessori sono posti a carico del conduttore, salvo patto contrario) si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa legge, non solo ai contratti locatizi di nuova costituzione, ma anche - in mancanza di una diversa specifica regolamentazione nel regime transitorio di detta legge - a quelli già in corso. In quest'ultimo caso, il patto con il quale gli oneri accessori siano stati posti a carico del locatore anzichè del conduttore, essendo strettamente correlato a quello sul canone locativo, nel quale gli oneri condominiali, in virtù della predetta clausola, sono stati conglobati dalle parti, ed essendo, perciò, soggetto alla condizione implicita rebus sic stantibus, viene privato di efficacia dal nuovo regime legale di determinazione del canone che, introdotto dalla detta legge in una prospettiva unitaria che ha coinvolto non solo l'ammontare del canone in senso stretto ma tutti gli istituti ad esso collegati, si è sostituito, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 62 della predetta legge, al regolamento negoziale interessando nel mutamento tutti gli istituti collegati al suo ammontare e progressivo adeguamento ed assicurando la percezione del canone al netto degli oneri accessori.