Cass. civ., sez. III, 21 luglio 1995, n. 7965, Capilongo c. Desiderio.

Nei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo e stipulati dopo l'entrata in vigore della L. n. 392/1978, la facoltà del locatore di negare la rinnovazione dopo la prima scadenza, a norma degli artt. 28 e 29, richiede unicamente l'intenzione del locatore - la cui serietà e realizzabilità deve essere verificata dal giudice in caso di controversia - di servirsi dell'immobile per uno degli scopi indicati dall'art. 29 citato, non essendo richiesta, quale motivo legittimante il recesso, la "necessità" del locatore per una situazione sopravvenuta alla costituzione del rapporto locatizio, non essendo applicabile a detti contratti la disposizione dell'art. 73, come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in L. 31 marzo 1979, n. 93, il quale si riferisce ai soli rapporti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone.