MUTAMENTO D'USO
Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1992, n. 11952, Cerè c. Rampi. Uso della cosa locata - Uso diverso da quello pattuito - Mutamento. L´art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che, nel caso di unilaterale mutamento d´uso dell´immobile locato da parte del conduttore, prevede l´applicabilità del regime giuridico corrispondente all´uso effettivo se il locatore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, essendo diretto ad evitare che venga elusa la disciplina fissata per le diverse tipologie locative, deve essere riferito a tutti i casi in cui la variazione comporti l´applicazione di una diversa disciplina e, quindi, non solo ai casi di passaggio da una destinazione ad uso non abitativo, rientrante nella previsione degli artt. 27 e 42 della legge, ad una utilizzazione abitativa dell´immobile, regolata dal capo primo della legge medesima, o viceversa, ma anche ai casi di mutamento nell´ambito del medesimo tipo locativo se questo determini il passaggio da un regime giuridico regolato dalla legge sull´equo canone ad un altro regime giuridico della medesima legge, come nel caso di locazione per esigenze abitative transitorie, disciplinata dall´art. 26, lettera a), utilizzata per destinazione abitativa stabile, o di altre leggi, restando estranei alla norma in questione solo quei cambiamenti d´uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina giuridica del rapporto ed in relazione ai quali è configurabile solo un inadempimento contrattuale legittimante il ricorso alla ordinaria azione di risoluzione prevista dall´art. 1453 c.c. (Nella specie, trattavasi di mutamento del cosiddetto uso "foresteria" in quello di stabile abitazione del conduttore e della sua famiglia). |