Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1995, n. 6473, Perillo c. Leucci.

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che l'art. 60 legge n. 392/78 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento di rilascio, non sono applicabili ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela, non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che il conduttore, avendo successivamente occupato un appartamento di sua proprietà, aveva dimostrato di non avere ulteriore interesse ad occupare l'immobile già condotto in locazione, onde il locatore doveva ritenersi svincolato dall'osservanza della norma richiamata).