BUONO STATO LOCATIVO

Cass. civ., sez. III, 2 novembre 1992, n. 11856, Spa Bastogi c. Ruffini.

Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo - Riparazioni straordinarie.

L´art. 1584 c.c., a norma del quale nel caso di riparazioni che comportino limitazione del godimento della cosa locata, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in proporzione alla durata delle riparazioni ed all´entità del mancato godimento, è applicabile solo per le riparazioni poste dalla legge a carico del locatore, mentre per quelle che, per accordo negoziale, debbono essere eseguite dal conduttore, senza essere prevista alcuna deroga alla disciplina della citata norma, la conseguente riduzione del canone va limitata solo al periodo di tempo necessario per i lavori di riparazione, che il conduttore, per il dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti, è tenuto ad eseguire nel più breve tempo possibile. (Nella specie, trattavasi di riparazioni straordinarie poste dal contratto di locazione a carico del conduttore).