BUONO STATO LOCATIVO
Cass. civ., sez. III, 2 novembre 1992, n. 11856, Spa Bastogi c. Ruffini. Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo - Disposizioni degli artt. 1575, n. 2 e 1576 del codice civile. Le disposizioni degli artt. 1575, n. 2 e 1576 c.c., che pongono a carico del locatore l´obbligo di mantenere la cosa locata in istato da servire all´uso convenuto e di eseguire durante la locazione tutte le riparazioni all´uopo necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione, non sono di ordine pubblico e possono essere, quindi, derogate dalle parti nell´ambito della loro autonomia negoziale. |