Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1995, n. 4683, Schina c. Frangiamone.

Per le locazioni di immobili urbani non abitativi in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone e soggette a proroga, le quali cessano di diritto con la scadenza fissata dall'art. 67 della predetta legge, senza necessità di disdetta, il locatore che non intende locare ulteriormente l'immobile non ha l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 69 della legge, nel testo modificato dalla L. n. 15 del 1987, perché questa comunicazione è solo in fnzione del diritto di prelazione del conduttore.