TERZO ACQUIRENTE

Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11767, Annunzio c. Basilico.

Trasferimento a titolo particolare della cosa locata - Opponibilità al terzo acquirente - Usucapione da parte del terzo del diritto di proprietà sulla cosa locata.

La regola emptio non tollit locatum dettata dall´art. 1599 c.c., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell´originario rapporto e l´assunzione da parte dell´acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario. Pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l´azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell´immobile.