Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4326, Trillo c. Di Blasio.

Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione, di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, comma 2, L. n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore uscente e ove il "nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente" - è collegato all'effettivo esercizio dell'attività, non già all'intenzione manifestata dal locatore in occasione del diniego di rinnovazione del contratto (art. 29 della legge citata); con la conseguenza che l'indicato diritto sorge solo quando venga accertato che il nuovo esercizio coincida (o sia affine) a quello esercitato dal precedente conduttore.