RISTRUTTURAZIONE
Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1992, n. 11735, Spadavecchia c. Cossutta. Canone - Determinazione - Ristrutturazione dell´immobile. È manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3-9-41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14-20-22 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell´equo canone, non estendono alle ipotesi di integrale ristrutturazione o completa restaurazione, l´applicazione dei criteri di valutazione del costo base di produzione degli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1975, perchè la differenza ontologica tra ristrutturazione o restauro e nuova costruzione giustifica la diversità dei criteri di determinazione del canone mentre, per i profili che investono la compatibilità delle predette norme con i principi degli artt. 9 e 41 della Costituzione, deve negarsi che le ridotte prospettive di remunerazione impediscano gli investimenti per il restauro o la ristrutturazione dell´immobile, così limitando l´iniziativa economica del proprietario, con effetti pregiudizievoli per il paesaggio offeso dalla condizione di degrado degli immobili, non essendo la mancanza di un incentivo per una determinata attività equiparabile ad un impedimento della medesima attività e dovendosi, per altro, rilevare che anche il restauro o la ristrutturazione dell´immobile, in quanto capace di incidere sulla vetustà, sullo stato di degrado o di conservazione e sulla categoria catastale dell´immobile, può influire sulla misura del relativo canone. |