Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1995, n. 3658, Unicoop Orbetello Srl c. Citerni Angelini.
In tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso diverso da quello abitativo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, la permanenza del conduttore nell'immobile dopo la cessazione del contratto per la scadenza dei termini previsti dagli artt. 67 e 71 della suddetta legge, rispettivamente per i contratti soggetti e per quelli non soggetti a proroga, dà luogo ad un rapporto di mero fatto, che il locatore può far cessare in ogni momento intimando licenza per finita locazione, salvo il caso che, nella persistente permanenza del conduttore nell'immobile, unitamente ad altre circostanze di fatto, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto ai sensi dell'art. 1597 c.c.; nel qual caso il rapporto instauratosi dopo scadenza del periodo di durata legale rappresenta un nuovo rapporto di locazione, non già la prosecuzione del precedente, e rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 28 e 29 della richiamata legge. |