ESECUZIONE SFRATTO Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470, Piana c. Zanazio. Sfratto - Esecuzione - Data. La fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell´immobile locato, condiziona, ai sensi dell´art. 56, della legge sull´equo canone, solo l´inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall´art. 479 c.p.c., può essere impugnato con l´opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell´istante di procedere alla esecuzione per l´inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l´esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perchè non preceduto dalla fissazione della data dell´esecuzione del provvedimento di rilascio dell´immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall´art. 12, della L. 25 marzo 1982, n. 94). |