GRAVI MOTIVI
Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11466, Abbigliamento Merceria Giovanna c. Penazzi. Recesso del conduttore - Gravi motivi - Nozione. I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma e 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, sono quelli che rendono oltremodo gravosa per quest´ultimo la consistenza del rapporto e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la Suprema Corte in base all´enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la ricorrenza di siffatto recesso con riguardo alla mancata realizzazione di un preannunciato piano di sviluppo edilizio della zona con effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il conduttore aveva fatto affidamento nel momento della stipulazione del contratto di locazione dell´immobile da destinare ad una farmacia). |