Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1995, n. 1957, Pellegrini c. Usai.
La pubblicazione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla consistenza numerica della popolazione residente ed alle sue variazioni percentuali rispetto al tasso di incremento medio nazionale, prescritta dall'art. 26 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non è condizione sostanziale del diritto del locatore ad un canone locativo liberamente determinato senza il limite nascente dei criteri fissati dagli articoli da 12 a 25 della legge sull'equo canone o del diritto del conduttore all'applicazione dell'equo canone ma, come si evince dal tenore letterale della disposizione e dalla sua collocazione in un comma separato rispetto a quello del medesimo articolo che indica le condizioni sostanziali cui è collegata l'esclusione della disciplina relativa all'equo canone, ha solo la funzione di agevolare la conoscenza dei dati in questione, dei quali il giudice deve conseguentemente tener conto, anche in mancanza della predetta pubblicazione, dato che da essi dipende l'applicabilità o meno delle norme sulla determinazione dell'equo canone locativo degli immobili per l'uso abitativo che, a norma del secondo comma dell'art. 26, non sono vincolanti nei comuni in cui, al censimento del 1971, risultava una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, qualora nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge e per ogni successivo quinquennio la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento o l'aumento percentuale sia stato comunque inferiore a quello medio nazionale risultante dai dati Istat. |