RIPARAZIONI OBBLIGHI DEL LOCATORE
Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1992, n. 3590, S.r.l. GE.RIS. c. S.r.l. Aprile Beta ed altri. Obbligazioni del locatore - Riparazioni - Risarcimento del danno. Il mancato godimento del bene locato durante l´esecuzione di riparazioni da parte del locatore, che di per sè non implica il diritto del conduttore al risarcimento del danno, bensì, ai sensi dell´art. 1584 c.c., la facoltà di chiedere una riduzione del corrispettivo ovvero la risoluzione del rapporto, può determinare l´insorgenza di detto diritto, a titolo di responsabilità contrattuale del locatore, (nonchè a prescindere dall´attribuibilità del fatto al terzo appaltatore dei lavori e dall´autonoma responsabilità risarcitoria dello stesso per illecito aquiliano) ove si deduca e dimostri il verificarsi, in derivazione causale rispetto a quelle riparazioni, di un pregiudizio ulteriore e diverso riguardo alla diminuzione o perdita dell´utilizzabilità del bene locato (quale, in caso di locazione ad uso commerciale, la perdita di clientela per effetto delle modalità di esecuzione dei lavori), atteso che, nell´indicata situazione, è configurabile una autonoma inadempienza del locatore all´obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata. |