INADEMPIENZA DELL'INQUILINO

Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1992, n. 3586, Di Leo c. Buonaiuti.

Contratto di locazione - Risoluzione - Per inadempimento del conduttore.

In caso di abuso nel godimento della cosa locata, perpetrato dal conduttore mediante alterazioni, sia pure parziali, spetta al giudice di merito apprezzare l´importanza dell´inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, accertando se l´incidenza delle opere e delle demolizioni sugli elementi strutturali dell´immobile sia tale da alterarne l´originaria consistenza e da costringere, al termine della locazione, il locatore proprietario, che non intende accettare le modifiche apportate dal conduttore, ad effettuare onerosi lavori per ripristinare le condizioni originarie dell´immobile locato e valutando gli effetti di queste modifiche anche con riguardo all´interesse del locatore alla conservazione dell´immobile nello stato originario, come manifestato nel contratto di locazione con specifica clausola diretta a vietare al conduttore qualsiasi modifica, anche migliorativa, senza il consenso del locatore.