FORMA DELLA DISDETTA

Disdetta della locazione - Comunicazione - Forma.

La disdetta della locazione ai fini del diniego della rinnovazione tacita alla prima scadenza di locazioni non abitative ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, anche se deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, può essere validamente effettuata in tale forma da un mandatario, al quale l´incarico della comunicazione sia stato conferito verbalmente dal locatore, atteso che, avuto riguardo alla natura recettizia della disdetta, la detta legge richiede la lettera raccomandata unicamente al fine di assicurare gli scopi dell´atto cioè la sua cognizione da parte del destinatario e la certezza della tempestiva comunicazione, lasciando immutato il regime della libertà di forma che presiede il vigente ordinamento.

Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1992, n. 2763, Versace c. Soc. Cogem e Gennuzzi.