Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 1994, n. 10686, Breschi c. Lippi.
In difetto di patto contrario, il locatore di immobile urbano per uso abitativo può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, nei casi previsti dall'art. 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, anche soltanto per una porzione dell'immobile, ove questa sia idonea a soddisfare l'indicata necessità e l'immobile possa essere comodamente diviso, salva restando la facoltà del creditore di scegliere tra il mantenimento del rapporto per la parte residua o il suo integrale scioglimento. |