RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA

Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1992, n. 2621, Cazzato c. Supermercato Mont Blanc S.p.a.

Contratto di locazione - Rinnovazione - Diniego alla prima scadenza.

La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione non può limitarsi a fare generico riferimento all´intenzione del locatore di svolgere, nell´immobile di cui chiede la restituzione, un´attività non meglio specificata rientrante in una delle ipotesi previste dall´art. 29 della legge sull´equo canone, ma deve indicare, incorrendo altrimenti nella sanzione di nullità di cui al penultimo comma dell´art. 29 della stessa legge, quale particolare attività il locatore (o chi al suo posto) intende svolgere nel detto immobile sia perchè, in mancanza, il conduttore non sarebbe posto in grado di valutare la serietà della intenzione indicata ed il giudice non potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al diniego di rinnovo, sia perchè verrebbe impedito il successivo controllo sull´effettiva destinazione dell´immobile all´uso indicato, ai fini dell´applicazione delle sanzioni indicate dall´art. 31, le quali debbono essere applicate anche quando l´immobile sia stato adibito per un uso riconducibile ad una delle ipotesi previste dall´art. 29 ma diverso da quello indicato.

Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1992, n. 2763, Versace c. Soc. Cogem e Gennuzzi.