Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10418, De Sanctis ed altra c. Sustrico.
Presupposto logico-giuridico per l'operatività delle disposizioni dell'art. 60 della L. 27 luglio 1978, n. 392 - il quale prevede, per il caso in cui il locatore nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito, il diritto del conduttore al ripristino del rapporto o al risarcimento del danno, oltre il rimborso ed un equo indennizzo per le spese di trasloco - è che il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione abbia subito, per effetto dell'ingiustificato esercizio dell'azione di recesso da parte del locatore, la perdita della disponibilità dell'immobile prima della cessazione del periodo transitorio di proroga legale della locazione. Ne consegue che non è invocabile l'adozione dei suddetti provvedimenti restitutori e risarcitori nel caso in cui il conduttore abbia goduto, senza interruzione, dell'intero periodo di durata legale della locazione. |