Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1994, n. 9557, Atac c. Fondo Previdenziale Negri.

Gli aumenti applicabili al canone dei contratti di locazione non abitativi soggetti a proroga ai sensi dell'art. 68, L. n. 392/1978 e L. n. 94/1982 vanno riferiti al canone corrisposto dal conduttore, e cioè a quello contenente gli aumenti già legittimamente praticati. Ne consegue che la dichiarazione di inefficacia delle clausole di adeguamento negoziale (cosiddetta clausola Istat) contenuta nel D.L. 24 luglio 1973, n. 426 non impedisce il normale effetto dell'incorporazione dell'aumento del canone per tutto il periodo di efficacia della clausola.