Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1994, n. 8031, Conti E. c. Bianchini D.
La comunicazione che - in caso di cessione del contratto di locazione contestualmente a quella dell'azienda - il conduttore deve dare al locatore ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392 del 1978 anche se data tardivamente, sana ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, qualora ricorrano gravi motivi. |