Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1994, n. 1931, Franceschino c. Consoli.

Nella locazione di immobili urbani sussiste la presunzione iuris tantum di un rapporto pertinenziale, a norma dell'art. 817 c.c., tra l'appartamento adibito ad uso abitativo ed il locale per posto-macchina sito nell'autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio e siano concessi in locazione, anche se con separati contratti, allo stesso conduttore ed il posto-macchina risulti destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'appartamento. Ne deriva che i contratti di locazione concernenti i suddetti immobili restano assoggettati allo stesso regime giuridico, trovando applicazione, anche relativamente al posto-macchina, le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 1978 n. 392 anche per il computo dell'equo canone, che secondo l'art. 13 legge cit. deve tener conto, fra gli altri elementi, del 50 per cento della superficie delle autorimesse singole o del 20 per cento del posto-macchina in autorimesse di uso comune.