Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12252, Duranti c. Lazzarini ed altri.
A differenza della disciplina codicistica in cui la rinnovazione tacita (art. 1597 c.c.) è conseguenza di una libera scelta contrattuale delle parti, anche se non consacrata in una specifica dichiarazione, ma desumibile dal comportamento concludente di esse, nella legislazione vincolistica delle locazioni si ha una rinnovazione automatica onde la mancata opposizione alla prosecuzione ex lege del rapporto non è indice di una volontà tacita di rinnovazione, ma configura un'acquiescenza ad una situazione normativa vincolante, sicché, venuta meno, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale, la proroga di cui al D.L. n. 12 del 1985 conv. in legge n. 118 del 1985 (con la reviviscenza di cui agli artt. 67 e 69, nel testo originario, della L. 392 del 1978 e la scadenza del termine della locazione), l'interessato può liberamente manifestare una volontà produttiva di effetti giuridici impeditivi della rinnovazione del rapporto locativo. |