Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1993, n. 11477, Soc. Offshore Adriatica c. Soc. Finarge Armamento Genovese ed altro.

Una volta che il contratto di locazione si sia perfezionato con il consenso delle parti, possono essere determinati per relationem la durata ed il momento della consegna della cosa locata, senza che ciò dia luogo ad indeterminatezza dell'oggetto, della durata e della misura delle prestazioni a carico delle parti, se queste abbiano preventivamente previsto, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c., un meccanismo per la determinazione di tali elementi, in presenza del quale deve escludersi la nullità comminata dall'art. 1418, secondo comma, c.c..