ESIGENZE TRANSITORIE

Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6777, Società Riomaggiore c. De Cusatis e altro.

Legge sull´equo canone - Ambito di applicazione - Esigenze abitative di natura transitoria.

La natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore - che comporta l´esclusione della locazione dall´ambito di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell´art. 26, lettera a) della stessa legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni del conduttore che l´immobile locato è destinato a soddisfare al momento della conclusione del contratto, nel senso che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nell´ipotesi in cui l´abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell´immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l´immobile rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L´indagine diretta ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta avendo riguardo all´effettiva destinazione dell´immobile e con riferimento alla natura della esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua attività lavorativa nel luogo in cui è situato l´immobile, dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica) e non alle espressioni letterali del contratto fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la dichiarata transitorietà - smentita dalla situazione di fatto - abbia costituito il mezzo, vietato dall´art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392, per eludere l´applicazione della normativa sull´equo canone.