Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1993, n. 10836, Buttazzo c. Corona.

In tema di locazioni di immobile ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche (art. 69 L. n. 392/1978) ovvero al canone richiesto od offerto (art. 1 d.l. n. 832/1986 sostitutivo dell'art. 69 cit.) e riferito al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro e, pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore.