MOLESTIE ABITATIVE

Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1992, n. 6485, Fondazione Barone c. Tomaiuolo.

Obbligazioni del locatore - Garanzia per molestie - Esonero.

L´esonero del locatore dalla garanzia per molestie di fatto subite ad opera di terzi dal conduttore presuppone l´immissione di quest´ultimo nella detenzione qualificata del bene che avviene con la consegna ex art. 1617 c.c., giacchè prima di tale momento il conduttore non è in grado di difendersi dalle molestie dei terzi mediante le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170 c.c.) non essendo nel possesso e neppure nella mera detenzione della cosa.