Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1993, n. 5016, De Dominici c. Masuri.
Nel giudizio di liquidazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovuta al conduttore ai sensi dell'art. 69, della L. 27 luglio 1978, n. 392, non può provvedersi alla compensazione tra il credito del locatore, per canoni dovuti e non corrisposti dal conduttore, ed il credito del conduttore relativo alla indennità di avviamento, costituendo questo solo una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva del locatore, che diviene esigibile solo quando quest'ultimo provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato ed è, perciò, privo, al momento della sentenza che lo determini, del requisito della esigibilità di cui all'art. 1243 c.c.. |