RIPARTIZIONE SPESE Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1992, n. 5179, Cond. Cà dei Tamerici di Chioggia c. Perin e altri. Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione. In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità fra spese ed uso di cui al secondo comma dell´art. 1123 c.c., secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell´edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell´uso che ciascuno può farne, comporta che ove la possibilità dell´uso sia esclusa, con riguardo alla destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva, per ragioni strutturali indipendenti dalla libera scelta del condomino, va escluso anche l´onere del condomino stesso di contribuire alle spese di gestione del relativo servizio. (Nella specie la C.S. in base all´enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso che i proprietari di negozi fossero tenuti a concorrere nelle spese relative ai servizi condominiali di giardinaggio, piscine e portineria cui non avevano accesso). |