CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596.
Pres. Ed est. Corona – P.M. Marinelli (conf.) – Cancani (avv.
Cirotti)
c. condominio via Aniterno 1 in Roma (n.c.).
Amministratore
del condominio – attribuzioni – partecipazione all’assemblea
straordinaria – attività non esorbitante dal mandato –
compenso – determinazione – momento del conferimento del mandato.
In
tema di condominio, la partecipazione dell’amministratore all’assemblea,
ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile
allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal
mandato con rappresentanza – le cui norme sono applicabili nei rapporti
con i condomini – deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito
al momento dei conferimento dell’incarico per tutta l’attività
amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO – Nello Cancani, assumendo di aver esercitato,
dal 1° gennaio 1986 al 15 giugno 1987, le funzioni di amministratore
del condominio di via Amiterno 1, Roma, con citazione 7 gennaio 1998 convenne
davanti al Pretore di Roma il Condominio suddetto, in persona dell’amministratore
in carica, per conseguire la condanna del convenuto al pagamento di lire
1.676.045, quale residuo del compenso maturato al termine del mandato.
A seguito della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio per la
somma di lire 7.282.695, il pretore declinò la propria competenza
ed il condominio, con citazione 28 aprile 1988, riassunse la causa davanti
al Tribunale di Roma.
Radicatosi il contraddittorio ed espletata una consulenza tecnica, il
tribunale, con sentenza 24 gennaio 1997, condannò Nello Cancani
a pagare, in favore del condominio, la somma di lire 245.407.
Pronunziando sull’appello principale proposto dal Cancani e sull’appello
incidentale proposto dal condominio, la Corte di Appello di Roma, con
sentenza 22 gennaio – 5 maggio 1999, respinse entrambe le impugnazioni.
Per quanto ancora interessa, nella sentenza si legge che il compenso preteso
dall’amministratore non era stato autorizzato dall’assemblea
e che, nella specie, non poteva farsi ricorso al tariffario di categoria,
cui le parti avevano aderito. D’altra parte, le prestazioni dedotte
rientravano fra quelle facenti capo al mandatario, il cui compenso era
stato pagato integralmente. L’ammontare dei debiti e dei crediti,
infine, doveva desumersi dai documenti contabili e non da un atto di parte.
Ricorre per Cassazione Nello Cancani con due motivi.
Non spiega attività difensiva il condominio di via Amiterno 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE – A fondamento del ricorso
il ricorrente Cancani deduce:
1.1. – Con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.
1709 c.c., con riferimento all’art. 1135, nonché all’art.
2233 dello stesso codice. L’amministratore del condominio è
un mandatario dell’assemblea e, perciò, ogni sua attività
deve essere compensata. Il compenso si estende alle prestazioni di carattere
straordinario, che non sono connesse con lo svolgimento dell’incarico
di amministrazione del condominio, quale è la partecipazione
a tre assemblee straordinarie. Siffatte attività non possono
ritenersi comprese nel compenso annuale per l’amministrazione
e come tali vanno retribuite a parte, come aveva richiesto il ricorrente,
domandando la somma di lire 150.000.
1.2. con il secondo motivo, omessa ed insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia ex art. 350 n. 5 c.c.. erroneamente
i giudici del merito non hanno riconosciuto validità probatoria
al libro cassa entrate-uscite predisposto dal Cancani, mentre una semplice
disamina delle poste contabili avrebbe rilevato gli errori commessi
dal consulente, che avrebbero potuto essere emendati con una nuova indagine
peritale. D’altra parte, sul punto la motivazione è assolutamente
insufficiente.
2. I due motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro
connessione.
2.1 La questione di diritto, che la Corte deve risolvere per decidere
la controversia, è se la attività professionale dell’amministratore
del condominio consistente nella partecipazione all’assemblea
straordinaria debba essere retribuita a parte: vale a dire, in aggiunta
al compenso annuale per l’amministrazione stabilito al tempo del
conferimento dell’incarico. Per risolvere la questione occorre
definire tre punti, che si enunciano in sintesi: a) le attribuzioni
dell’assemblea straordinaria nel condominio degli edifici; b)
le attività, cui l’amministratore del condominio è
tenuto ai fini del completo svolgimento delle funzioni amministrative;
c) la partecipazione dell’amministratore all’assemblea dei
condomini, sia essa ordinaria o straordinaria.
2.2 In tema di condominio negli edifici, l’assemblea straordinaria
è prevista dall’art. 66 att. c.c. (“l’assemblea,
oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate
dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario
o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini, che rappresentino
un sesto del valore dell’edificio…”). L’assemblea
ordinaria viene convocata una volta all’anno, per provvedere intorno
alla gestione del condominio (precisamente, alla nomina o alla conferma
dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; all’approvazione
del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa
ripartizione tra i condomini; all’approvazione del rendiconto
annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo
della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo,
se occorre, un fondo speciale: art. 1135 cit.). L’assemblea straordinaria,
invece, si riunisce ogni qual volta, nel corso dell’esercizio,
si presenta la necessità di deliberare in collegio in merito
alla gestione del condominio. Si tratta dei consueti affari di amministrazione,
ma che devono essere decisi in tempi diversi rispetto alla ordinaria
riunione annuale. All’assemblea straordinaria del condominio,
conviene sottolinearlo, sono assegnate materie e compiti del tutto diversi
da quelli attribuiti all’assemblea straordinaria delle società
per azioni, posto che in materia di condominio non si profila nessuna
delle ipotesi disciplinate dall’art. 2365 c.c.. non la modifica
del fatto costitutivo, intendendosi con ciò il cambiamento dell’oggetto
sociale, la trasformazione della società e in generale la variazione
di uno o più degli elementi soggettivi ed oggettivi; neppure
la nomina dei liquidatori e l’attribuzione dei relativi poteri.
Invero, il condominio si regge essenzialmente sulle disposizioni del
codice, il regolamento contrattuale non è equiparabile all’atto
costitutivo e, comunque, non è modificabile dall’assemblea
con delibere assunte a maggioranza; né è ipotizzabile
lo scioglimento del condominio (ma in certi casi la sola separazione
dei condominii, che è tutt’altra cosa: artt. 61 e 62 att.).
in sintesi, per assemblea straordinaria nel condominio s’intende
non un collegio dotato di competenze specifiche ed eccezionali, sebbene
qualsivoglia riunione tenuta oltre quella annuale: vale a dire, qualsivoglia
riunione ulteriore convocata durante l’anno dopo quella ordinaria,
per provvedere all’amministrazione delle cose, degli impianti
e dei servizi e comuni ogni qual volta si presenta la necessità
della decisione collegiale.
2.3 Per giurisprudenza costante, l’amministratore del condominio
configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con
rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti
tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni
sul mandato. Secondo l’interpretazione dominante, la norma di
cui all’art. 1708 comma 1 c.c. (il mandatario è tenuto
ad eseguire diligentemente non solo gli atti, per i quali il mandato
è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari per il
suo compimento) riguarda principalmente il mandato speciale. Poiché
anche il mandato speciale comprende tutti gli atti necessari al conseguimento
dell’incarico ed alla sua precisa esecuzione, a maggior ragione
il mandato generale ex lege riguardante l’amministratore del condominio
comporta l’obbligo di compiere, oltre le attività espressamente
elencate dal codice, anche gli atti preparatori e strumentali, nonché
quelli ulteriori, che dei primi costituiscono il necessario completamento;
quindi, gli atti che si riconnettono all’attività prevista
dalla legge e ne raffigurano lo svolgimento naturale.
2.4 Per quanto attiene alla partecipazione dell’amministratore
all’assemblea (ordinaria o straordinaria), è pur vero che
la sua presenza in assemblea non è espressamente contemplata
tra le attribuzioni dell’amministratore stabilite dagli artt.
1130e 1131. Ma ciò non significa che l’amministratore non
sia tenuto a partecipare alle riunioni del collegio. Per la verità,
secondo le disposizioni del codice i rapporti tra l’amministratore
e l’assemblea sono strettissimi. Invero, dal codice si prevede
che l’assemblea nomini e revochi l’amministratore, fissi
il suo eventuale compenso (1129 e 1131 n. 1), gli conferisca maggiori
poteri (art. 1131 comma 1) e decida i ricorsi proposti dai condomini
contro i suoi provvedimenti (art. 1133); che l’amministratore
proceda alla convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
(art. 66 att.); esegua le deliberazioni dell’assemblea (art. 1130
n. 1) e all’assemblea dia notizia delle cause proposte contro
il condominio, le quali esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131
comma 3). In altre parole, in considerazione dei compiti che gli sono
specificatamente attribuiti dalla legge (art. 1130 e 1131 c.c.), e delle
attività preparatorie e strumentali che dei primi costituiscono
il necessario completamento, l’amministratore, quale mandatario
dei condomini, svolge le funzioni che metaforicamente possono definirsi
di organo esecutivo del collegio, da cui riceve ordini, direttive, indicazioni,
suggerimenti. Il che spiega la prassi diffusa, osservata uniformemente
e costantemente con la convinzione della sua corrispondenza ad una giuridica
necessità, secondo cui l’amministratore partecipa sempre
all’assemblea e solitamente funge da segretario. La presenza in
assemblea, invero, all’amministratore permette di capire i bisogni,
le istanze, gli intendimenti dei condomini: di non accontentarsi del
mero decisum, ma di rendersi conto dell’iter formativo degli atti
e di apprezzare la volontà effettiva dei partecipanti, in modo
da eseguire le delibere in modo fedele e puntuale. Pertanto, sebbene
tra i compiti dell’amministratore enumerati dal codice non sia
espressamente prevista la sua partecipazione all’assemblea, ordinaria
e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra
l’amministratore e l’assemblea intercorrono ed avuto riguardo
a ciò che comunemente avviene sulla base del convincimento di
osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del
collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministrazione.
Siccome trattasi di attività connessa con lo svolgimento delle
funzioni amministrative ed indispensabile per il loro compimento; la
partecipazione all’assemblea, ordinaria e straordinaria, deve
ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento
dell’incarico. Perciò, salva diversa deliberazione, non
deve essere retribuita a parte.
2.5 Appurato che l’assemblea straordinaria del condominio non
adempie a funzioni e compiti del tutto peculiari, ma svolge le consuete
attività di amministrazione per le quali si rende necessario
deliberare in collegio in tempi successivi alla annuale riunione ordinaria;
che le attività, alle quali l’amministratore è tenuto
ai fini del completo adempimento dell’incarico, non si esauriscono
nell’esecuzione dei compiti espressamente contemplati dagli artt.
1130 e 1131 c.c., ma consistono altresì nello svolgimento delle
operazioni preparatorie ed esecutive, connesse con le sue funzioni istituzionali;
che la partecipazione all’assemblea, ordinaria o straordinaria,
da parte dell’amministratore raffigura una attività connessa
indispensabile al compimento del mandato; tutto ciò considerato,
segue che la partecipazione dell’amministratore all’assemblea,
ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile
allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal
mandato, deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento
del conferimento dell’incarico per tutta l’attività
amministrativa.
2.6 A queste considerazioni di carattere generale, per completezza si
aggiungono due argomenti. Anzitutto il compenso per l’amministratore,
meramente eventuale (art. 1135 n. 1 c.c.), deve essere fissato dall’assemblea,
ragione per cui non può ragguagliarsi alle tariffe (ancorché
predisposte dalle associazioni di categoria), se non sono accettate
dai condomini. Inoltre, sarebbe assurdo consentire all’amministratore,
cui è demandato il compito di convocare l’assemblea ordinaria
e straordinaria, di incrementare il suo compenso, con iniziative più
o meno giustificate, convocando a suo piacimento l’assemblea dei
condomini in sessione straordinaria.
2.7 Fissato il principio che la attività professionale dell’amministratore
del condominio, consistente nella partecipazione all’assemblea
straordinaria, non deve essere retribuita a parte, in aggiunta al compenso
annuale stabilito al tempo del conferimento dell’incarico, risulta
assorbita la censura relativa alle risultanze contabili – dalle
quali dovrebbe ricavarsi la prova rispetto al credito, ritenuto insussistente.
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